Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici

Ai sensi del TIMOE e TIMG in caso di morosità il cliente finale (disalimentabile) può essere costituito in mora.

Tale costituzione avverrà mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata e sarà riferita a tutte le fatture non pagate.

La costituzione in mora indicherà il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture (comunque non inferiore a 15 gg dall’invio della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’eser­cente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora), le modalità di pagamento e di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità.

Nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore proceda con una nuova costituzione di messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini non potranno essere inferiori a 7 giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l’eser­cente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Decorsi tali termini, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra (nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il suddetto termine non potrà essere inferiore a 2 giorni lavorativi), ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15 % del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

- il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio;

- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. La controparte commerciale corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

a) come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”;

b) che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.